I decreti-legge, se non convertiti in
legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La
perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata "decadenza", che
travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge. Quando il decreto entra
in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò
che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una
base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono,
una volta persa la base legale, degli illeciti.
L'art. 77 della Costituzione appresta uno strumento attraverso
il quale è possibile trovare una soluzione: la legge di sanatoria degli effetti
del decreto-legge decaduto (art. 77 ultimo comma). Si tratta di una legge
riservata alle Camere con cui si possono regolare i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti. Ovviamente, attraverso questo strumento
è il Parlamento a risolvere il problema. Vanno considerati due aspetti:
1. innanzitutto il
Parlamento, quando decida di non convertire il decreto-legge, non è affatto
tenuto ad approvare la legge di sanatoria. Si tratta di una decisione politica,
come tale libera e non affatto indipendente della scelta, di coprire o meno la
responsabilità del Governo;
2. in secondo luogo non è
una soluzione tecnicamente praticabile sempre e comunque. Il Parlamento può
appunto regolare i rapporti giuridici sorti, ma nel rispetto dei principi
costituzionali e, in particolare, del principio di eguaglianza, cioè del
divieto di trattare situazioni eguali in maniera diversa e situazioni diverse
in maniera eguale.
3. Effetti perversi sulle tempistiche del processo
legislativo ordinario
4.
Il decreto-legge, mosso dall'esigenza di anticipare gli effetti del
provvedimento senza attendere i tempi di procedimento parlamentare, ha
provocato il rafforzamento della sua causa, cioè ha fatto ulteriormente
allungare i tempi medi dell'iter parlamentare.
5.
Più si allungano i tempi dell'iter parlamentare, più si fa necessario
adottare i provvedimenti urgenti del decreto-legge; e viceversa. Quindi vi è un
aumento inesorabile del ricorso al decreto-legge, al quale l'Esecutivo ricorre
con sempre maggiore intensità. L'esigenza di ricorrervi è stata espressa anche
ad altri livelli di normazione legislativa, come quello regionale: sul punto,
però, il dato costituzionale è un elemento inconfutabilmente contrario.
Prassi e incostituzionalità
della reiterazione dei decreti-legge
Se il decreto-legge è adottato per varare una disciplina
complessa, per la quale il procedimento legislativo ordinario sarebbe stato
troppo dispersivo, è assai improbabile che 60 giorni bastino all'esame
parlamentare. Così è invalsa la prassi, dubbiamente costituzionale, della reiterazione del
decreto-legge: alla scadenza dei 60 giorni il Governo emana un nuovo
decreto-legge, che riproduce senza o con minime variazioni quello precedente,
ormai scaduto, e ne sana gli effetti attraverso meccanismi diversi, il più
comune dei quali è la retroazione degli effetti del decreto-legge
reiterante, all'entrata in vigore del decreto reiterato.
Né il sistema politico, né le istituzioni parlamentari sono
riusciti a bloccare il circolo vizioso e invertirne il corso: alcuni
decreti-legge sono stati reiterati per ben 23 volte. Alla fine è
intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n° 360 del
1996 che ha posto un argine definitivo alla prassi della reiterazione[6]: le
Camere ne presero atto il 30 ottobre 1996, assicurando per legge gli effetti
prodotti dal decreto caducato per l'intervento della Corte costituzionale.
Giudicata assolutamente incompatibile con la disciplina
costituzionale del decreto-legge, la reiterazione è ammissibile soltanto quando
il nuovo decreto risulti formato su autonomi motivi di necessità e urgenza,
motivi, che in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del
ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto.
Peraltro in passato, in caso di reiterazione di un decreto-legge
su cui era in corso un giudizio di legittimità costituzionale presso
la Corte costituzionale, la stessa Corte ha ritenuto possibile
"trasferire" il giudizio sul testo identico del decreto reiterato.
Fonte wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge
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